Intervento del dott. Marco M. Zoppi all’evento “Trust e Dopo di Noi: nuove prospettive e fiscalità”, tenutosi il 25 maggio 2017 presso il Golf Club Le Fonti di Castel San Pietro (Bologna).

Sono Marco Zoppi e Global Capital Trust è una trust company internazionale con sede a Zugo (siamo presenti anche ad Hong Kong ed in Lussemburgo).

Il mio compito qui è quello di fare una presentazione molto semplice, assolutamente divulgativa sull’istituto del Trust che, anche se ha una storia risalente al tempo delle crociate, in Italia è ancora poco conosciuto.

Tuttavia si sta diffondendo in maniera importante in questi ultimi anni grazie al contributo di professionisti che stanno facendo uno sforzo per farlo conoscere maggiormente rispetto a quanto è accaduto fino ad oggi, soprattutto nei confronti dei paesi anglosassoni, dove questo istituto è molto più diffuso ed utilizzato.

Iniziamo a cercare di capire cos’è questo trust, questo oggetto sconosciuto.

Qualcuno dice che si tratti di una società, altri genericamente dicono si tratti di un contatto… non è facilissimo definirlo.

Definizione del trust

  • Si tratta di un istituto giuridico che deriva dal sistema di common law.
  • E’ un atto giuridico unilaterale posto in essere allo scopo di attuare un progetto di gestione dei beni conferiti e segregati con un vincolo di destinazione a favore dei beneficiari (individuati o non individuati nel caso di trust opaco).

Segregazione dei beni nel trust

La segregazione è il cuore del trust, la ragione di esistere del trust. Qualsiasi bene, sia esso mobiliare, immobiliare, un diritto, quote societarie che vengono segregati all’interno del trust si trovano in una sorta di separazione rispetto al patrimonio del settlor. Il settlor è il disponente, ossia la persona che conferisce i beni in trust.

I beni segregati in trust, se conferiti in maniera corretta, sono separati e distinti rispetto al patrimonio:

  • Del disponente.
  • Del trustee.
  • Dei beneficiari.

Futuri potenziali creditori di tali soggetti non potranno aggredire i beni conferiti in trust.
E’ importante sottolineare il riferimento appena compiuto ai “futuri potenziali creditori” che ci pone difronte ai uno dei tratti caratterizzanti un trust solido, cioè correttamente e legalmente costituito, ossia il fatto di averlo predisposto in tempi non sospetti, configurando possibili scenari futuri e non a fini elusivi.
In sostanza non si può usare il trust per tentare di eludere situazioni debitorie, ecco perché di parla di “futuri potenziali creditori” ed ecco perché un trust deve essere fatto “in bonis”.

Le figure del Trust

Il disponente o settlor: indica attraverso il regolamento del trust del trust (che scrive insieme al trustee) le linee del progetto di gestione dei beni conferiti, decidendo i tempi ed i modi per la trasmissione dei beni ai beneficiari da lui individuarti. Nel caso di trust opaco il disponente ha la possibilità di individuarli in un secondo tempo.

Il trustee: è il soggetto giuridico del trust (dunque è il soggetto giuridico dell’atto giuridico trust) e assume l’obbligo di amministrare i beni in trust in maniera discrezionale (c’è un regolamento, ma nel rispetto dello stesso il trustee ha facoltà di muoversi discrezionalmente) nell’interesse di uno o più beneficiari, applicando il regolamento del trust scritto con il disponente.

La discrezionalità del trustee è elemento essenziale per valutare il reale spossessamento dei beni in trust.

In sintesi posiamo dire che il trustee è l’uomo dei beneficiari, che sarà come vedremo bilanciato al protector.

Il protector: è il soggetto deputato a coadiuvare il trustee nella corretta interpretazione del regolamento del trust. Rappresenta l’uomo del disponente, bilanciando in questo modo il trustee che, come abbiamo visto, è l’uomo dei beneficiari.
Global Capital Trust preferisce che sia l’avvocato del disponente a ricoprire questo ruolo, collaborando fattivamente alla stesura delle premesse del trust, in modo da precostituire un’adeguata difesa da attacchi esterni portati al trust stesso.

Tutto quanto detto sul trust ed i suoi soggetti può essere semplificato schematicamente:

Attenzione particolare merita la distinzione di due particolari tipologie di beneficiari:

  • Beneficiari dei beni in trust, ossia i soggetti che avranno in consegna i beni in trust alla scadenza dello stesso.
  • Beneficiari del reddito del trust, ovvero di un vitalizio o di qualsiasi altro flusso finanziario che si origini dai beni in trust e che sia stato definito nel regolamento.

Ovviamente, i due diversi tipi di beneficiari possono anche coincidere.

Come si può costituire un trust solido?

Un trust solido, ineccepibile, perché qualsiasi trust prima di essere attaccato dall’esterno può sembrare fatto bene ma le prove della tenuta di un trust sta, appunto, nel momento in cui si trova nelle condizioni di doversi difendere da attacchi esterni davanti ad un giudice.

E quindi qui, l’esperienza e la capacità della trust company di costituire un trust e accettare trust solo in condizioni appunto come dicevamo prima “in bonis”, e costituendolo seguendo determinate regole che adesso cercherò di spiegarvi.

I requisiti per costituire un trust ineccepibile e di conseguenza solido sono: innanzi tutto, il trust deve essere irrevocabile; ovviamente il disponete non può più ritornare in possesso dei beni che ha conferito nel trust, ma come dicevamo prima, il trust ha un vincolo di destinazione che deve essere il beneficiario. Quindi, il trust non può essere revocabile se no, ovviamente, la revocabilità del trust lo indebolisce proprio per definizione.

Secondo requisito è quello della discrezionalità del trustee. Il trustee deve seguire il regolamento scritto secondo le indicazioni del disponente, ma deve gestirlo in maniera completamente discrezionale. Non può essere sottoposto a pressioni da parte del disponente e avere un rapporto diretto e continuativo con il disponente, se no il trust è considerato nullo in quanto non c’è una vera separazione del bene.

Per il terzo requisito andiamo su un argomento molto discusso in questi ultimi tempi, il trust auto dichiarato. Il trust auto dichiarato, secondo noi, è un trust residuale che viene utilizzato in maniera lecita in alcune particolari situazioni, ma in Italia a torto o ragione, abbiamo una giurisprudenza abbastanza diffusa a sfavore del trust auto dichiarato. Che cos’è il trust auto dichiarato? E’ il trust dove il disponente o il settlor coincide con il trustee.

Secondo gran parte della giurisprudenza italiana, il trust auto dichiarato viene considerato nullo e di fatto viene ritenuto che non ci sia un vero spossesso da parte del disponente.

Il quarto ed ultimo requisito attiene ad un’altra fondamentale scelta che deve fare il trustee prima di accettare un cliente che vuole conferire beni in questo tipo di struttura, ed è quello che l’operazione non sia mai di carattere elusivo e quindi non deve essere fatta assolutamente in un tempo sospetto.

Ci capita qualche volta che ci chiamino clienti con la cartella dell’Agenzia delle Entrate che non vogliono pagarla, temendo però dei loro immobili. Ovviamente, questo sarebbe un trust chiaramente elusivo, assolutamente fatto in un momento sospetto e quindi non è accettato da parte nostra perché non è legale innanzitutto, e poi non ha nessun senso perché, ovviamente, davanti al giudice non sarebbe la rogatoria nei confronti di questo trust. Quindi il trust deve essere fatto sempre, ed è importante e ci tengo a far passare questo concetto, “in bonis” in momenti assolutamente non sospetti. Quindi può proteggere per eventuali futuri creditori ma dove il disponente al momento non ne è a conoscenza.

E’ molto importante, secondo me, quando facciamo un regolamento del trust, dare un’attenzione particolare alle premesse del trust.

E’ molto importante che nelle premesse del trust si individui chiaramente quali sono i motivi per i quali si fa un trust. Se parliamo di family trust, il motivo per cui si costituisce un trust è soprattutto quello dell’ordinata successione (in questi casi si parla anche di trust successorio).

Con l’ordinata successione abbiamo anche possibilità di avere una pianificazione fiscale interessante in questo senso. Le premesse del regolamento del trust sono proprio l’introduzione a chiunque si interessi di questo trust ed è la spiegazione per cui viene fatto ed è molto importante farle nella maniera più corretta.

Come si costituisce un trust in maniera pratica?

Noi, solitamente, lo costituiamo sempre presso un notaio italiano, anche se non è obbligatoria la costituzione del trust presso un notaio, ma noi riteniamo che sia molto più trasparente fare questo atto presso il notaio, anche perché nella stragrande maggioranza delle volte, i trust che facciamo in Italia sono dei trust immobiliari e ovviamente il conferimento di immobili in un trust è soggetto all’atto notarile. Quindi si va dal notaio, si costituisce il trust e qui vorrei spiegare perché mi capita tantissime volte di sentire persone che confondono il trust con il trustee e ritengono che l’immobile sia conferito alla nostra trust company.

In realtà, il trust è un trust interno, il notaio chiede un codice fiscale o una partita iva per quel trust di famiglia, e conferisce l’immobile a quel codice fiscale. Qui, ovviamente, siamo solo i gestori del trust. Il notaio poi applica le tasse indirette e a livello di pianificazione fiscale successoria, il trust offre delle leve molto interessanti.

Il riconoscimento del trust nella giurisdizione italiana

L’Italia è stato il primo paese non Common Law a firmare la Convenzione dell’Aia nel 1992 ed è poi stata applicata nel luglio del ’95. La Convenzione dell’Aia vuol dire che l’Italia non ha legge sul trust ma accetta e riconosce le leggi estere sul trust (come in Jersey, Bahamas, Israele); ci sono diverse leggi sul trust, anche se noi preferiamo usare la legge di Jersey per alcuni motivi, e la Convenzione dell’Aia riconosce le leggi estere sul trust e gli attori del trust esteri. In questo caso, noi siamo una trust company svizzera e possiamo assolutamente lavorare in Italia e fare il nostro mestiere di trustee grazie alla Convenzione dell’Aia.

Agevolazioni fiscali per il trust in Italia

Il trust è stato trattato molto bene anche a livello fiscale, perché all’interno della finanziaria del 2007 ci si è occupati della fiscalità del trust.

I vantaggi della scelta di una trust company svizzera

Due parole a favore della nostra trust company legate proprio al discorso della Convenzione dell’Aia: in Italia, non essendoci una legge sul trust, anche gli attori del trust non sono regolamentati. In Italia chiunque può fare il trust, un parente, un commercialista, un avvocato; oppure se parliamo di trust company è sufficiente fare una SRL e si può fare la trust company.

L’Italia, per ora, ha una lacuna di legge che a breve sarà colmata, e non c’è l’obbligo di controllo da parte di un’istituzione governativa. In Svizzera, invece, le trust company obbligatoriamente devono essere sotto al controllo della FINMA, l’organo governativo di controllo delle società e delle banche omologo della CONSOB italiana, e quindi anche la nostra trust company è sottomessa al controllo della FINMA. Anche questo cambierà nel breve: in Italia, sembra che, nell’arco di poco tempo, le fiduciarie statiche che vorranno lavorare come trust company dovranno avere un’autorizzazione da Banca d’Italia. Ovviamente, questo è auspicabile per una trasparenza ed una tutela del risparmiatore.

La scelta della legge di Jersey per la regolamentazione del trust

Perché noi utilizziamo la legge di Jersey e preferiamo lavorare con questa? Tra le leggi derivanti dal Common Law, riteniamo che sia la più vicina al diritto romano proprio perché ha gli articoli scritti proprio come nel diritto romano e quindi anche più comprensibili da parte di un magistrato italiano. E’ anche la più antica e diffusa legislazione sul trust al mondo e, ovviamente, quella che ha più giurisprudenza sia nel mondo ma anche in Italia.

Noi solitamente utilizziamo la Jersey Law, ma in casi particolari possiamo anche utilizzare (se a favore dei desideri e delle esigenze del cliente) anche leggi di altri paesi.

Le ragioni più comuni per l’utilizzo del family trust

Le ragioni più comuni per l’utilizzo del family trust sono:

  • ordinata successione familiare o successione aziendale, assolutamente interessante il trust che bypassa i vecchi sistemi di gestione successoria in azienda, molto più efficiente ed efficace;
  • protezione del bene conferito nei confronti di potenziali futuri creditori sia del disponente, che del trustee, che dei beneficiari (per la segregazione del bene che non appartiene più al disponente che l’ha conferito in trust, non appartiene al trustee perché è solamente il soggetto giuridico di riferimento, e non è ancora dei beneficiari che lo avranno solo alla scadenza del trust);
  • pianificazione fiscale successoria, interessane visto la posizione dell’Agenzia delle Entrate che in Italia interpreta l’applicazione delle tasse di donazione e successione al momento del conferimento del bene in trust, e non come fa tutto il resto d’Europa dal trust al beneficiario (questo apre però delle opportunità di pianificazione fiscale successoria secondo noi molto interessanti).

Guarda il video dell’intervento di Marco M. Zoppi

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