Qualunque bene o diritto può essere trasferito in trust, di conseguenza anche le opere d’arte possono essere annoverate tra i beni di un trust.

Comprare o vendere un’opera d’arte significa anche valutare con attenzione le norme dettate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che possono prevedere, in particolari situazioni, vincoli che dovranno essere espressi nell’atto di notifica.

Proteggere un’opera d’arte mediante l’utilizzo del trust significa tutelarne il valore e preservarlo da eventuali future aggressioni, ottimizzando la fiscalità.

Conferimento di opere d’arte in un trust

  • Le imposte dirette e le plusvalenze eventualmente registrate dal trust quale ente non commerciale, non sono soggette a tassazione, alla stregua di una persona fisica.
    Il possesso di opere d’arte non va denunciato nella dichiarazione dei redditi del disponente.
  • Nel caso l’opera d’arte fossa detenuta all’estero il disponente non dovrà compilare il quadro RW relativo alla propria dichiarazione dei redditi, in quanto spogliato dei beni apportati e, quindi, non può aver fatto alcun investimento estero.
  • Il trust non essendo un ente commerciale nel momento della vendita dell’opera d’arte, non sconterà l’applicazione dell’IVA, in quanto il suo reddito complessivo è determinato secondo le medesime disposizioni applicabili alle persone fisiche.
  • Le imposte indirette qualora l’opera d’arte oggetto di trasferimento sia riconosciuta quale bene di interesse artistico o storico, non sconterà l’imposta di successione, anche laddove il capitale ereditato superi il valore delle franchigie, l’ art. 13 e l’ art 59 del decreto legislativo 1990, n. 346 prevedono l’applicazione della misura fissa (168 euro).
  • In tutti gli altri casi l’amministrazione finanziaria ritiene che il momento stesso della costituzione del trust, con il contestuale trasferimento del bene dal disponente al trustee, sia suscettibile dell’imposta di donazione (vedi schema seguente), optando di tassare immediatamente il trust, al momento della segregazione dei beni, e una sola volta, ai successivi trasferimenti dal trust ai beneficiari infatti non sarà applicata nessuna imposta.
    • Coniuge e parenti in linea retta (figli – genitori e in generale ascendenti e discendenti) 4% con franchigia fino a 1.000.000 eur di valore dell’eredità
    • Fratelli e sorelle 6% con franchigia di 1.000.000 eur
    • Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta
    • Affini in linea collaterale fino al 3° grado, 6% senza franchigia
    • Tutti gli altri soggetti 8% senza franchigia (trust opachi)
    • In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia sale a 1.500.000 eur

Durante la vita del trust, il trustee può compiere operazioni di gestione del patrimonio, ad esempio affittare l’ opera d’arte a gallerie in vari Paesi, il reddito generato da questa attività può restare all’interno del trust o distribuito al beneficiario del reddito. vale a dire Il beneficiario del reddito è il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva e non deve essere solamente individuato, ma deve essere evidenziato anche il suo diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito a lui imputato in totale trasparenza.

Oltre agli importanti vantaggi fiscali e di gestione unitaria del bene, rappresentati dal conferimento di un opera d’ arte in trust, vorrei citare la segregazione patrimoniale, che costituisce l’aspetto maggiormente caratterizzante di questo strumento.
I beni conferiti, infatti, danno vita ad un patrimonio separato rispetto ai beni del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che qualunque vicenda personale e patrimoniale, colpisca i soggetti citati, non potrà mai riguardare i beni in trust, che non potranno essere aggrediti dai creditori personali.

Ringraziando per la cortese attenzione concessa, resto a Vostra completa disposizione per qualsiasi approfondimento richiesto.

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