Alcuni professionisti italiani mi hanno chiesto quali sono i rischi per i trust esteri di essere considerati meramente interposti.

A questo scopo cercherò di dare alcuni chiarimenti sintetici in materia di interposizione di strutture estere e in particolare di trust.

Come spiegato nella circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001, la nozione di “interposta persona” deve essere direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità operative del soggetto interposto, sia esso società, fiduciaria o trust. Prendiamo, come richiesto, in considerazione l’istituto del trust.

Un trust estero viene considerato interposto se il patrimonio del trust è di fatto a disposizione del disponente e di conseguenza non realmente segregato, come previsto ad esempio nei trust di tipo revocabile, oppure quando il beneficiario può esercitare poteri di controllo sulla gestione del trust, non garantendo la totale discrezionalità del Trustee.

A questo riguardo ci può venire in aiuto la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, che elenca i casi in cui i trust esteri possono essere ritenuti interposti:

  • trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
  • trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
  • trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
  • trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari;
  • trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.

In buona sostanza il trust estero, per non incorrere nel rischio di essere considerato interposto, deve essere costituito e gestito realmente all’estero, preferibilmente da un Trustee estero e deve indicare nel suo regolamento (trust deed) le caratteristiche di assoluta discrezionalità e irrevocabilità.

Marco M. Zoppi
Global Capital Trust AG

Food Finance
Visita il sito Food Finance
Sito Global Capital Trust
Visita il sito di Global Capital Trust
Marco Zoppi sui Social

     

Club Deal
GCT Club Deal
Trust Immobiliare
Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari -
 Bologna
Stand by trust
Associazione Agenti Allianz
ITForum 2016
Global Capital Trsut a IT Forum 2016
Voluntary Disclosure II
Trust Immobiliare
Marco Zoppi trust immobiliare
Trust e responsabilità medica
Marco Zoppi trust e responsabilità medica
Introduzione al Trust

Marco Zoppi: introduzione al Trust

Intervista sul Trust “Dopo di Noi”
Marco Zoppi intervistato sul Trust dopo di noi
Intervista Voluntary Disclosure 2
Video Intervista di Marco Zoppi sulla Voluntary Disclosure 2
Marco Zoppi intervistato sul Trust da CNBC
Marco Zoppi CEO di Global Capital Trust intervistato sul Trust da CNBC
Intervista sulla crisi economica in Cina
Video Intervista di Paola Rota a Marco Zoppi sulla crisi economica cinese
Firma Contratto Trust con Governo di Wenzhou
Marco M. Zoppi firma un contratto di Trust con il rappresentante del Governo della città di Wenzhou
Intervista Voluntary Disclosure
Video Intervista di Marco Zoppi sulla Voluntary Disclosure
Intervista Salone del Risparmio 2015
Video Intervista di Marco Zoppi al Salone del Risparmio 2015