Alcuni professionisti italiani mi hanno chiesto quali sono i rischi per i trust esteri di essere considerati meramente interposti.
A questo scopo cercherò di dare alcuni chiarimenti sintetici in materia di interposizione di strutture estere e in particolare di trust.
Come spiegato nella circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001, la nozione di “interposta persona” deve essere direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità operative del soggetto interposto, sia esso società, fiduciaria o trust. Prendiamo, come richiesto, in considerazione l’istituto del trust.
Un trust estero viene considerato interposto se il patrimonio del trust è di fatto a disposizione del disponente e di conseguenza non realmente segregato, come previsto ad esempio nei trust di tipo revocabile, oppure quando il beneficiario può esercitare poteri di controllo sulla gestione del trust, non garantendo la totale discrezionalità del Trustee.
A questo riguardo ci può venire in aiuto la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, che elenca i casi in cui i trust esteri possono essere ritenuti interposti:
- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
- trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
- trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari;
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.
In buona sostanza il trust estero, per non incorrere nel rischio di essere considerato interposto, deve essere costituito e gestito realmente all’estero, preferibilmente da un Trustee estero e deve indicare nel suo regolamento (trust deed) le caratteristiche di assoluta discrezionalità e irrevocabilità.
Marco M. Zoppi
Global Capital Trust AG